Come funziona la fattura elettronica?
Segui la guida per scoprire tutto sulla fatturazione elettronica, i concetti chiave e gli obblighi normativi.
Il modo piùsemplice per adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica è quello di dotarsi di un software per l'emissione a la gestione delle fatture elettroniche. Prima ancora di questo però, è indispensabile comprendere come funziona la fatturazione elettronica in tutte le sue fasi:
La Fattura Elettronica è un documento informatico (digitale), che viene emesso in formato XML e trasmesso al destinatario attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate secondo alcune regole stabilite dalla normativa in materia.
Il file che contiene i dati della fattura elettronica deve essere costruito utilizzando il linguaggio informatico XML (eXtensible Markup Language) e secondo la struttura definita nel "tracciato XML" stabilito dalla normativa e disponibile alla pagina fatturapa.gov.it
La prima norma che ha sancito l'obbligatorietà di emissione della fattura elettronica è il Decreto Ministeriale n. 55/2013 i cui destinatari erano soltanto le Pubbliche Amministrazioni. Tale decreto ha stabilito l'entrata in vigore dell'obbligo in modo graduale per i soggetti che dovevano emettere fattura verso un ente pubblico:
A partire da queste date le PA non hanno più potuto accettare fatture emesse in forma cartacea e gli è stato vietato il pagamento di fatture che non fossero in formato elettronico.
Con la Legge n. 205/2017 l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso:
Le Regole Tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche sono state definite dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Il provvedimento illustra le regole per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio già al centro della fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione e per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.
No, le nuove regole tecniche valgono solo ed esclusivamente per le fatture emesse tra soggetti privati, mentre per quanto riguarda la fatturazione verso le Pubbliche Amministrazioni restano in vigore le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 (le differenze sono comunque mimali).
Non tutti sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica.
I soggetti esonerati sono:
Possono emettere fatture in formato cartaceo ad eccezione di quelle emesse verso la PA in quanto resta sempre valido per tutti l'obbligo di inviare fattura elettronica agli enti pubblici.
L'obbligo di fatturazione elettronica ha cambiato radicalmente il modo in cui
si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture (tutti gli operatori che
negli ultimi anni hanno emesso fatture nei confronti della Pubblica
Amministrazione avevano già da tempo preso contatto ravvicinato con questa nuova
metodologia di fatturazione). Questo cambiamento ha modificato quindi la
gestione della fattura attiva e passiva.
Fattura elettronica e cartacea: quali sono le differenze?
La fattura elettronica si differenzia da quella su supporto cartaceo
principalmente per i seguenti aspetti:
è rappresentata in un formato standard, uguale per tutti: questo importante
vantaggio consente l'elaborazione automatica delle fatture per estrarne tutti i
dati costitutivi (cosa materialmente impossibile con le vecchie fatture su
carta, con i dati riportati liberamente – e spesso "creativamente" – nel
documento);
essendo un documento elettronico deve essere prodotta mediante uno strumento
informa-tico (un computer, un tablet, uno smartphone corredato di un programma o
connesso ad un servizio online specializzato);
deve essere recapitata elettronicamente al cliente con l'intermediazione del
Sistema di interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate (non più quindi essere
inviata a un indirizzo postale o una email);
gli istanti di trasmissione e consegna della fattura sono tracciati
elettronicamente, quindi non possono più esistere significativi ritardi tra la
data di emissione della fattura (determinata dall'effettiva prestazione) e
quella di produzione della fattura.
In merito al contenuto dei dati riportati in fattura non ci sono invece
significative differenze tra il documento contabile cartaceo ed elettronico
(salvo alcuni dati previsti espressamente per la fatturazione elettronica).
Il Sistema di Interscambio (S.d.I.) svolge le seguenti funzioni:
controlla la validità generale della fattura elettronica (aderenza al formato standard, esistenza di PIVA/codici fiscali, non duplicazione del numero, correttezza dell'indirizzo elettronico del destinatario, presenza di tutti i dati obbligatori, cfr. art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
acquisisce nei sistemi dell'A.d.E. i dati della fattura, agevolando i controlli anche statistici da parte del sistema fiscale;
provvede a recapitare la fattura elettronica a destinazione (ossia al cliente) presso l'indirizzo elettronico riportato nella fattura o – se esistente – presso quello registrato nel "cassetto fiscale" da parte del cliente (registrazione quanto mai raccomandata per minimizzare l'impatto degli errori commessi da parte del fornitore).
Rispetto alla vecchia modalità cartacea la consegna dell'E-Invoice avviene in modo decisamente più affidabile, perchè il S.d.I. notifica al mittente l'avvenuto recapito (o il mancato recapito) indicando anche la data e l'ora di consegna.
Possiamo elencarne alcuni:
Una delle più importanti ricadute della fatturazione elettronica è certamente la possibilità di poter monitorare/controllare i flussi di fatturazione delle imprese, oltre alla necessità di semplificare il processo di emissione, trasmissione, conservazione e gestione del documento contabile:
Per compilare e recapitare una fattura elettronica bisogna avere a disposizione un computer, un tablet o uno smartphone connesso ad Internet. Chi era abituato a compilare le proprie fatture manualmente, su semplici bollettari o usando programmi come Word o Excel, deve passare a una applicazione che permetta di compilare agevolmente i dati della fattura, la produca nel formato XML previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e la trasmetta attraverso il SdI.
Ci sono diversi strumenti che si possono utilizzare:
software che includono la gestione della fatturazione elettronica;
servizi di fatturazione elettronica:
Molto spesso i servizi includono anche la trasmissione e la conservazione del file fattura.
Se il software gestionale che si utilizza già produce valide fatture XML ma
non si occupa della trasmissione (o se utilizzando altri sistemi si arriva ad
avere l'xml della fattura elettronica), in alternativa all'acquisto di un
servizio di invio xml, si può trasmettere in autonomia la fattura al Sistema di
Interscambio via PEC (Posta Elettronica Certificata).
A partire dalla fattura XML già pronta si dovrà:
L'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un software,
scaricabile dal sito istituzionale dell'Amministrazione fiscale.
Dopo aver scaricato e installato questo software si possono seguire le guide
reperibili in rete per compilare tutti i dati della fattura elettronica,
organizzata in "quadri".
Al termine si potrà salvare la fattura in formato XML; a quel punto sarà
necessario attrezzarsi per la firma digitale (facoltativa, ma fortemente
raccomandata), spedizione via PEC e controllo dei risultati.
I canali di ricezione accettati dal SdI sono:
E'possibile registrare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (all'interno
dell'Area riservata "Fatture e Corrispettivi") il proprio canale di ricezione
preferenziale, abbinando alla propria P.IVA un indirizzo telematico. In questo
modo, il SDI recapiterà sempre la fattura elettronica al canale prescelto
ignorando quanto riportato in fattura dal fornitore.
Clicca
qui per accedere al servizio di registrazione delle fatture elettroniche
dell'Agenzia delle Entrate
Inserisci il tuo codice destinatario preferenziale. Se scegli i servizi di
CFDIGITALE, metti "M5UXCR1".
Le Fatture Elettroniche sono messe a disposizione nell'Area riservata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.
E' necessario registrarsi al servizio.
Una volta ritrovata la fattura elettronica, è possibile scaricarla e importarla sul proprio sistema di gestione delle fatture elettroniche, se il sistema lo consente.
Le Fatture Elettroniche trasmesse agli Enti Pubblici devono, obbligatoriamente, essere firmate digitalmente.
La firma digitale non è invece obbligatoria per l'invio delle fatture B2B e B2C.
A partire dal 1° luglio 2019 le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018, obbligano il cedente prestatore ad emettere le fatture elettroniche entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (quindi dalla data fattura). Successivamente, il termine dei 10 giorni è stato modificato dal Decreto Crescita in 12 giorni.
Nel caso in cui non si utilizzino sistemi software per la ricezione e gestione
delle fatture passive, si potranno ricevere le fatture passive attraverso la
PEC.
In questo caso è necessario assicurarsi che la casella PEC:
Dopo aver creato ed inviato la fattura elettronica, il SdI restituisce sempre "una risposta" cioè un file notifica riferito al documento trasmesso che può essere:
Le fatture elettroniche sono documenti elettronici fin dall'origine e devono
quindi essere conservate nello stesso formato, sia da parte del soggetto
emittente sia dal soggetto ricevente.
Proprio come quelle cartacee, quindi le fatture elettroniche devono essere
conservate. Ma in questo caso "conservare" non significa solo "evitare di
perdere". Il Codice dell'Amministrazione Digitale chiarisce che la conservazione
dei documenti informatici deve essere effettuata secondo ben precise Regole
Tecniche, formalizzate nel DPCM 3-12-2013.
Le ricevute e le notifiche pervenute da parte del SdI sono documenti elettronici con valore legale pertanto vanno conservate a norma di legge come le fatture.
Il procedimento descritto dalle regole tecniche, per la sua complessità e per
la responsabilità connessa a tutte le operazioni prescritte, è difficilmente
praticabile con mezzi propri se non da parte di aziende con struttura e
personale dedicato ai Sistemi Informativi.
Se si desidera operare in autonomia si potrà acquistare un software
specializzato per la Conservazione Digitale a norma. Si raccomanda però di
verificare con cura che il software sia conforme alle Regole Tecniche del DPCM
3/12/2013, perchè i prodotti basati sulle regole tecniche più vecchie (molto
meno impegnative di quelle in vigore) non sono assolutamente utilizzabili.
è quindi quasi inevitabile rivolgersi a prestatori di servizi esterni. Tra
questi è consigliato scegliere i soggetti che hanno ottenuto l'Accreditamento
Agid come Conservatori (ossia che sono autorizzati a conservare anche i
documenti della Pubblica Amministrazione).
è importante anche conoscere le responsabilità che ci si assume con una scelta
di questo tipo e quindi è consigliabile studiare con cura il decreto delle
Regole Tecniche.
L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito, certamente interessante
perchè permette di adempiere gratuitamente ad un obbligo di legge.
Ci permettiamo però di segnalare alcune criticità:
Le Fatture Elettroniche devono essere conservate per i 10 anni successivi a quello di emissione, come indicato dalla legge.
Le Fatture Elettroniche devono essere conservate, come tutti i documenti a rilevanza fiscale, entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Queste tre tipologie di fatture si differenziano principalmente per il
destinatario: PA verso la Pubblica Amministrazione, B2B tra soggetti privati e
B2C verso consumatori finali. Il formato previsto dalla legge è lo stesso per
tutte, salvo alcune eccezioni di valorizzazione dei campi in base alla
tipologia.
In particolare:
Per le fatture verso PA, spesso viene richiesto l'inserimento di altri codici tra cui: